L’Organizzazione  sindacale FLC CGIL, a seguito di alcune segnalazioni ricevute, ricorda che in caso di sospensione di attività didattica per elezioni, il personale in servizio nei plessi scolastici sede di seggio non è tenuto a prestare servizio in quanto la sospensione per elezioni è equiparata a tutte quelle disposte dalle autorità competenti per particolari motivi (neve, alluvioni, interventi di manutenzione straordinaria..) che precludono al personale l’accesso ai locali della scuola e, ai sensi del art. 1256 del Codice Civile, l’assenza è indipendente dalla volontà del lavoratore/trice.

I giorni di sospensione sono così assimilati ai giorni di servizio effettivamente prestato.

Nel caso in cui la sospensione riguardi soltanto alcuni plessi dell’istituzione scolastica, il personale assegnato a quei plessi non presta servizio e può essere, eventualmente, impegnato dal Dirigente Scolastico/a in altri plessi, con ordine di servizio e solo per conclamate esigenze (per esempio: sostituzione di colleghi assenti…). E’ fondamentale, in questo caso, che ci si attenga a quanto stabilito nella contrattazione di istituto.

A tale personale non si richiede di produrre domanda di ferie.

Per maggiori informazioni consultare la scheda elaborata dalla FLC CGIL.

Allegati
Scarica: scheda elezioni